Abrogata la categoria 3bis
La Legge 14 novembre 2024 n. 166 stabilisce che dal 15 novembre i soggetti interessati gestiscano i propri adempimenti attraverso il portale del Centro di Coordinamento RAEE.
Il 14 novembre 2024 è uscita in Gazzetta Ufficiale la legge n. 166/2024. Con questa legge è stato convertito, con alcune modifiche, il decreto‑legge n. 131 del 16 settembre 2024, che conteneva misure urgenti per rispettare obblighi dell’Unione europea e per chiudere varie procedure d’infrazione aperte contro l’Italia.
Per chi opera nel settore ambientale conta soprattutto l’articolo 14‑bis.
Comma 7 (recupero di materie prime critiche dai RAEE): stabilisce che “le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto svolte dal distributore o da chi agisce per suo conto non richiedono l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali” (art. 212 del D.Lgs. 152/2006).
Comma 10 abroga i regolamenti contenuti nei decreti ministeriali 8 marzo 2010 n. 65 e 31 maggio 2016 n. 121.
Di conseguenza, la categoria 3‑bis dell’Albo gestori ambientali (dedicata a distributori e installatori di AEE e ai trasportatori di RAEE per loro conto) è soppressa.
L’Albo sta quindi procedendo d’ufficio alla cancellazione di tutte le iscrizioni in categoria 3‑bis a partire dal 15 novembre 2024.
Se un’azienda è iscritta anche in altre categorie, quelle restano valide e attive.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento, l’Albo nazionale gestori ambientali è a disposizione.